L.
18 aprile 1962, n. 167 (1).
Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare (1/a)
.
1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di
Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla
costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e
servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti
gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale,
alla formazione del piano.
Il
Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei
Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente,
nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi
la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a)
che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b)
che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c)
che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d)
che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica,
superiore
a 1,5;
e)
nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f)
nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per
cento.
Più
comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano
di zona consortile ai sensi della presente legge (1/aa).
La
Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali
interessate, la costituzione di corsorzi obbligatori fra comuni limitrofi per
la formazione di piani di zona consortili (1/aa).
2.
Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente legge o, nei casi di cui all'art. 1, terzo comma, dalla
comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune
non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa
dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario
per la formazione del piano.
Il
commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del
decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio
comunale.
3.
L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle
esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere
inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a
soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato
(1/b).
Le
aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad
edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di
espansione dell'aggregato urbano.
Possono
essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui
demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero
sia ritenuta necessaria per la
realizzazione
del piano (1/c).
Ove
si manifesti l'esigenza di reperine in parte le aree per la formazione dei
piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori
vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si
può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma
della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora
non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica
e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di
fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma
dell'articolo 8 della presente legge (1/d).
I
comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto
adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi
il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma
precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore (1/d).
4.
Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a)
la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti
di interesse pubblico,
nonché
ad edifici pubblici o di culto;
b)
la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia
e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
c)
la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva
ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili
esigenze future.
5.
Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:
1)
planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del
piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del
programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate
all'edilizia popolare;
2)
planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale
e contenente gli
elementi
di cui all'art. 4;
3)
gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
4)
il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del
piano;
5)
relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per
le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
6.
Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio
comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi
nei dieci giorni successivi.
Dell'eseguito
deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere
all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia
(1/e), nonché mediante manifesti.
Entro
venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali (1/f), gli
interessati possono
presentare
al Comune le proprie opposizioni.
Nello
stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco
comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato,
ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o
militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.
Le
Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
7.
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di
trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei
successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del
Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al
provveditore regionale alle opere pubbliche.
8.
I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani
regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle
Amministrazioni centrali dello Stato.
Qualora
il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od
osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il
provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli
atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei
lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal
caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con
gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi
precedenti sono decise
anche
le opposizioni.
Il
decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati,
nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.
Dell'eseguito
deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma
delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano
stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
Le
varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non
comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle
dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento
delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del
consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3
della legge 9 giugno 1947, n. 530 (1/g).
9.
I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni
(1/h) dalla data del
decreto
di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per
giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune
interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
per non oltre due anni.
L'approvazione
dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte
le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
L'indicazione
nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici
sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta
dall'art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.
Le
aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del
piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di
cui al primo comma dell'art. 1.
10.
I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma, possono riservarsi
l'acquisizione, anche
mediante
esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e
sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa
urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo
art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case
economiche o popolari.
Il
prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o
dell'indennità di
esproprio,
maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti
urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi
edificabili.
Le
rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case
popolari:
a)
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
b)
dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti
autonomi per le case
popolari;
c)
dall'I.N.A.-Casa;
d)
dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei
propri soci;
e)
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
f)
dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari
da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di
lucro.
Gli
enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono
scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire,
entro il mese di novembre di ogni anno (1/i).
11.
Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le
costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i
servizi di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle
aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma
e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di
cui all'art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in
proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del
coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare
o espropriare da parte degli enti stessi.
Nel
caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal
Sindaco e
composta:
a)
di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b)
del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
c)
dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato;
d)
del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un
suo delegato;
e)
di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
Nel
caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata,
per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e
b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di
questo presiede la Commissione.
Potranno
essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10 (1/l).
12.
[L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico
erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n.
2892.
L'Ufficio
tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindàco l'indennità fissata.
In
aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario
espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi
tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una
somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei
prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per
le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente
legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno] (2) (2/a).
13.
[Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata
ai proprietari interessati i quali entro il perentorio termine di trenta giorni
possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità
stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all'ente al quale l'area è
stata destinata] (2/a).
14.
[Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia intervenuta dichiarazione
di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il
Prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di
espropriazione in misura pari a quella indicata nell'art. 12, emette
immediatamente il decreto di espropriazione.
Qualsiasi
contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso
della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione
giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di notificazione del decreto di espropriazione] (2/a).
15.
[Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e,
in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione
non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.
Pronunciata
l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico si
trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione] (2/a).
16.
[I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente
legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo, 4,
lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare
domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati
aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare (3).
Il
sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione
di cui all'art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree
comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti
indicati nell'art. 10.
I
progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio
civile, al quale spetta di
accertare
che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.
Le
spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione
al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto
della concessione della licenza edilizia.
Il
Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai
proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in
sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.
Nella
convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative
alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari, in
proporzione al volume edificabile consentito] (4) (4/a).
17.
[I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 16 devono iniziare
le costruzioni entro
centoventi
giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il
biennio dall'inizio della costruzione.
L'accertamento
dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del
genio civile.
Qualora
le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le
aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme
della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte
al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
L'ammontare
della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed
è impiegato dal Comune per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della
presente legge e per l'esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.
Qualora
i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma
del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove
l'espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie
di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
Il
prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare
dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi
dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo
speso ed il migliorato (5).
I
termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente
prorogati dalla Commissione di cui all'art. 11, qualora si tratti di
costruzione destinata ad alloggi del proprietario dell'area e per la quale il
proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle
leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni
effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell'art. 10]
(4/a).
18.
[L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli
artt. 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge:
qualora ne constati l'inosservanza ordina l'immediata sospensione dei lavori,
con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.
In
caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni
prevedute dall'art. 41,
lettera
b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La
dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è
rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del
genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto
vistato ai sensi del primo comma.
Per
i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità,
gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono
essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione
con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti
quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale
ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di
urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16,
ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di
urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve
essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia.
La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai
benefici dell'articolo 20, primo e secondo comma] (6) (4/a).
19.
I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla
sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici
e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei
piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie (7).
20.
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli
atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente
legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie
sono ridotte al quarto.
Gli
onorari notarili sono ridotti alla metà.
Qualora
le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere
utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza
uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai
benefici fiscali previsti dal presente articolo.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1962, n. 111.
(1/a)
Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
(1/aa)
Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo
comma per effetto
dell'art.
28, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(1/b)
Comma così sostituito prima dall'art. 29, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e poi dall'art.
2, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(1/c)
Comma così sostituito dall'art. 32, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(1/d)
Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo
comma per effetto
dell'art.
33, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(1/e)
I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L.
24 novembre 2000, n.
340,
con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che,
quando disposizioni
vigenti
prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di
pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
(1/f)
I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L.
24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha
inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione
nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione
venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
(1/g)
Comma aggiunto dall'art. 34, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(1/h)
L'efficacia dei piani è stata portata a 15 anni dall'art. 1, L. 18 aprile 1962,
n. 167, modificato
dall'art.
38, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e, successivamente, a 18 anni dall'art. 51, L.
5 agosto 1978, n. 457.
(1/i)
Le disposizioni contenute nell'art. 10 sono ora sostituite da quelle contenute
nell'art. 35, L. 22
ottobre
1971, n. 865.
(1/l)
Le disposizioni contenute nell'art. 11 sono ora sostituite da quelle contenute
nell'art. 38, L. 22
ottobre
1971, n. 865.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 21 luglio 1965, n. 904. La Corte costituzionale,
con sentenza n. 22 del 9 aprile 1965, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale, «nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione» della
sentenza stessa, dell'art. 12, secondo comma, prima parte, e dell'art. 16,
primo comma, nella versione precedente alla sostituzione effettuata dalla L. 21
luglio 1965, n. 904.
(2/a)
Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22
ottobre 1971, n. 865.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 luglio 1965, n. 904. Vedi, anche, la nota
2 all'art. 12.
(4)
Gli utlimi tre commi sono stati aggiunti dall'articolo 3, L. 21 luglio 1965, n.
904.
(4/a)
Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 39, L. 22
ottobre 1971, n. 865.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 4, L. 21 luglio 1965, n. 904.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 luglio 1965, n. 904.
(7)
Così modificato dall'art. 40, L. 22 ottobre 1971, n. 865.