L.
19 novembre 1968, n. 1187 (1).
Modifiche
ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (2).
1. (3).
2.
Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su
beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni
efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore
generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od
autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli
predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani
particolareggiati e di lottizzazione (4).
Per
i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore
della presente legge, il
termine
di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.
3.
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in
ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
4.
Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad
applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'art. 3 della legge 5 luglio
1966, n. 517 (5), ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore
della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'art.
2.
5. (6).
6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1968, n. 304.
(2)
Per la proroga dell'efficacia della presente legge, vedi la L. 30 novembre 1973,
n. 756, e D.L. 29 novembre 1975, n. 562, inserito in nota alla citata L. 30 novembre
1973, n. 756. Una ulteriore proroga di due mesi è stata disposta dal D.L. 26
novembre 1976, n. 781 (Gazz. Uff. 27 novembre 1976, n. 317), convertito in
legge con la L. 24 gennaio 1977, n. 6 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 23).
(3)
Sostituisce l'art. 7, L. 17 agosto 1942, n. 1150.
(4)
Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 -
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto dagli artt. 7,
numeri
2, 3 e 4, e 40, L. 17 agosto 1942, n. 1150 e 2, primo comma della presente
legge, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli
urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino
l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
(5).
(6)
Sostituisce il primo comma dell'art. 40, L. 17 agosto 1942, n. 1150.